Ad ogni patente di guida è assegnato un numero iniziale di 20 punti, registrato
nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, l’archivio dei patentati tenuto dal
Ministero dei trasporti. Questo punteggio iniziale decresce ogni qual volta viene commessa una delle infrazioni che prevedono la perdita di punti.
Queste infrazioni sono indicate in una specifica tabella del Codice della Strada. Il punteggio che viene sottratto parte da un punto ed arriva fino ad un massimo di dieci punti, a seconda dell'entità e della gravità della violazione commessa.
Nel caso vengano accertate più infrazioni contemporaneamente possono essere decurtati al massimo 15 punti, ma se tra le infrazioni commesse ce n’è una che comporta la sospensione o la revoca della patente vengono sottratti tutti i punti previsti senza alcuna limitazione.
Per coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni, i punti persi per ogni violazione vengono raddoppiati.
La patente a punti operante sul nostro territorio nazionale non rappresenta uno strumento sanzionatorio immediato, ma si affianca in modo efficace al sistema di applicazione delle sanzioni accessorie attualmente in vigore. Infatti quando tutti i punti sono consumati viene disposta la revisione della patente di guida. Il conducente è quindi invitato a rifare entro un periodo di 30 giorni gli esami previsti per il rilascio della patente, ma in questo lasso di tempo è ancora possibile circolare. Se però gli esami non vengono sostenuti con esito positivo la patente viene sospesa a tempo indeterminato.
Per conoscere in tempo reale il proprio numero di punti sulla patente si può chiamare il numero 848782782 (costo di una telefonata urbana), oppure registrarsi gratuitamente al Portale dell'automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it)
Come si recuperano i punti persi?
- Il punteggio perso può essere recuperato frequentando appositi corsi (fino a 6 punti e fino a 9 punti per i conducenti titolari di abilitazione professionale correlata alle patenti di categoria B, C, C+E, D, D+E) presso le autoscuole o gli altri soggetti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio e non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio, né frequentare due corsi contemporaneamente.
- La mancanza, per un periodo di due anni consecutivi, di perdita di punteggio determina la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale.
- Ai titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l'accreditamento di 2 punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di 30 punti.
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